1. Le linee vita sono obbligatorie?

Le linee vita rientrano fra i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto previsti dal D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 (art.115).

Come gli altri dispositivi di protezione (ponteggi, parapetti, scale ecc.) sono obbligatorie in tutti i casi in cui si svolgano attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile (art. 107 D.Lgs 81/2008)

 

2. Quali sono i vantaggi delle Linee Vita rispetto agli altri dispositivi di protezione collettiva?

Unitamente ai parapetti, che possono essere realizzati e/o fissati in via permanente se le condizioni architettoniche delle coperture e degli edifici lo consentono, le Linee Vita sono l’unico dispositivo permanente che garantisce la possibilità di svolgere in sicurezza qualsiasi tipo di attività lavorative in quota.

Sono in assoluto la soluzione più economica per garantire la sicurezza dei lavoratori e possono essere usate contemporaneamente da più persone.

 

3. Quali e a carico di chi sono le sanzioni nel caso di svolgimento di lavori in quota in assenza di dispositivi di protezione collettiva?

L’art. 159 del D.Lgs 81/2008 prevede che Il Datore di Lavoro, inteso come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa” (art. 2 D.Lgs 81/2008) ed i Dirigenti, vale a dire “le persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa” (art. 2 D.Lgs 81/2008) siano punibili con l’arresto sino a 2 mesi o l’ammenda da 500 euro a 2.000 euro.

 

4. E se dovesse avvenire un infortunio in caso di assenza di dispositivi di protezione?

In questo caso è prevista  l’applicazione dell’art. 40 del codice penale che stabilisce che “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”, con la conseguente imputazione diretta della relativa responsabilità penale a coloro che avrebbero dovuto vigilare sull’esistenza e sul rispetto delle condizioni di sicurezza.

 

5. A quali responsabilità sono dunque esposti l’amministratore di condominio ed i condomini?

In quanto rappresentante legale del Condominio al primo competono responsabilità di natura penale e civile mentre sui condomini ricade solo la seconda, con la conseguente possibilità di dover essere chiamati a risarcire il danno.

 

6. In caso di sinistro l’assicurazione risponde?

Come nel caso di incidente stradale nel quale l’assicurazione non risponde qualora chi è coinvolto non indossi le cinture di sicurezza, l’assenza di dispositivi di sicurezza obbligatori per legge (quali le linee vita) fa venire meno la copertura assicurativa.

 

7. Quali sono le alternative alle linee vita per la messa in sicurezza delle coperture?

Qualsiasi intervento effettuato ad oltre 2 metri di altezza deve avvenire per legge in presenza di sistemi di sicurezza, fra i quali rientrano le linee vita così come i cestelli, i ponteggi, i parapetti ecc.

Ad eccezione delle linee vita, che sono presidi permanenti nel tempo, tutti gli altri sistemi, oltre che non sempre utilizzabili, sono temporanei nel senso che ad essi si fa ricorso solo in caso di effettiva necessità previo espletamento – se necessario - di pratiche comunali (tipo occupazione di suolo pubblico).

 

8. Quali responsabilità comporta l’acquisto di una linea vita?

Chi decide di installare su un edificio da lui amministrato una linea vita deve verificare in primis che il soggetto a cui si rivolge abbia le necessarie abilitazioni (tipicamente poter svolgere i lavori in fune) e qualifiche e che il prodotto fornito sia conforme alla normativa UNI EN 795. Inoltre deve accertarsi che il progetto sia stato redatto da un professionista (ingegnere o architetto) che deve poi sottoscrivere - al termine dei lavori di posa - la relativa relazione di calcolo che ne attesti la corretta installazione, corredata dalla attestazione di corretta posa rilasciata dal posatore.

Questi documenti, unitamente alla fornitura del libretto d’uso e manutenzione dell’impianto, sono INDISPENSABILI per tutelare il responsabile dell’edificio in caso di sinistro e devono pertanto essere custoditi con cura.

Inoltre, in caso di interventi da parte di operatori che prevedano l’utilizzo della linea vita, è compito del responsabile dell’edificio informare gli operatori della presenza dell’impianto e delle sue caratteristiche affinchè questi si possano dotare dei necessari dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare. Ciò deve essere attestato dall’operatore mediante sottoscrizione per presa visione della scheda di intervento che manleva pertanto il responsabile.

Infine si devono scrupolosamente seguire le prescrizioni del produttore in merito alla manutenzione dell’impianto quale condizione indispensabile per la sua piena e regolare funzionalità.

 

9. Quali sono invece le responsabilità nel caso di noleggio delle linee vita?

In questo caso, in cui la proprietà dell’impianto rimane in capo alla società di noleggio, qualsiasi responsabilità sulla progettazione, posa e manutenzione dello stesso restano in carico alla stessa, fatta eccezione solo per l’incombenza da parte del responsabile dell’edificio di informare gli operatori che devono intervenire della presenza della linea vita e delle sue caratteristiche facendo firmare per presa visione la relativa scheda d’intervento.

Inoltre qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto (per danneggiamento, furto, modifica delle normative ecc.) resta a carico della società di noleggio senza alcun ulteriore onere in capo al locatario.