Le Linee Vita rientrano fra quei dispositivi di ancoraggio per i quali è obbligatoria la certificazione di conformità alla normativa UNI EN 795 2002.

Con riguardo invece alla normativa nazionale che ne regolamenta l’utilizzo il riferimento principale è costituito dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) che all’art. 115 prevede espressamente in quali situazioni sia obbligatoria la presenza e l’utilizzo di sistemi anticaduta, pena l’arresto fino a due mesi e l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art. 159).

Nel caso invece di infortuni derivanti da cadute dall’alto, qualora venga accertata la responsabilità in capo ai soggetti coinvolti (committente, professionista, installatore, appaltatore ecc.), il riferimento normativo è l’art. 40 del Codice Penale che prevede che “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

Nel corso dell’ultimo decennio diverse Regioni hanno poi approvato normative specifiche che, con sfumature differenti, prevedono casi in cui – solitamente a corredo della presentazione di pratiche edilizie – sia obbligatorio da parte dei tecnici prevedere l’installazione delle Linee Vita.

Di seguito alcuni importanti riferimenti alla normativa di riferimento:

 

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